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Sulla base delle disposizioni dell’articolo 53 della Legge sulle istituzioni (“Gazzetta ufficiale” numero 76/94) il Consiglio d’amministrazione del Centro di ricerche storiche di Rovigno, nella sua seduta, tenutasi il giorno 14 dicembre 1994, previo l’assenso del suo fondatore, l’Unione Italiana, datato 30 novembre 1994, ha emanato il seguente

STATUTO
DEL CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROVIGNO

I. Disposizioni generali
Articolo 1

Con questo Statuto si stabiliscono lo status, la sede, la denominazione e l’attività del Centro di ricerche storiche (in seguito: Centro), la struttura organizzativa interna, le attribuzioni e il diritto alla decisionalità dei vari organi del Centro, la posizione giuridica, la rappresentanza in sede civile e giuridica, gli atti generali e le modalità di verifica sull’operato del Centro.

Articolo 2

Il Centro è stato fondato dall’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, il 12 novembre 1969, che era allora persona giuridico-civile, iscritta come associazione di cittadini nell’apposito Registro presso il Ministero agli affari interni, al numero 444.

Il fondatore, l’Unione Italiana di Fiume, divenne organizzazione sociale soltanto nel 1991, a seguito della promulgazione della Legge sulle organizzazioni sociali e sulle associazioni dei cittadini.

Il Centro è iscritto nel Registro delle istituzioni presso la cancelleria del Tribunale economico di Fiume, fascicolo numero U-1-167-00.

I diritti e i doveri di fondatore del Centro spettano all’Unione Italiana di Fiume.

Articolo 3

Il compito fondamentale del Centro sono le ricerche storiche sul territorio dell’Istria e di Fiume, la raccolta, la sistemazione, l’elaborazione e la pubblicazione di documenti storici (cronache, registri, materiale d’archivio, opere letterarie, ecc.), con particolare accento sulla Comunità Nazionale Italiana, come gruppo autoctono del popolo italiano sul territorio dell’Istria, del Quarnero, delle isole e della Dalmazia; la divulgazione della storia regionale intesa come retaggio storico e artistico; la raccolta e l’inclusione, nel fondo librario della propria biblioteca scientifica specializzata, di pubblicazioni e di altre fonti sulla storia dell’Istria e di Fiume e dei territori limitrofi.

II. Denominazione, sede e attività
Articolo 4

La denominazione dell’Istituzione recita:

- CENTRO DI RICERCHE STORICHE - ROVIGNO

- CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA - ROVINJ

- CENTER ZA ZGODOVINSKA RAZISKOVANJA - ROVINJ

La sede del Centro è in Rovigno, Piazza Matteotti numero 13.

Il Centro usa una stampiglia di forma circolare e un timbro di forma quadrangolare riproducente il testo della denominazione e la sede del Centro così come figura nel Registro delle istituzioni presso la cancelleria del Tribunale.

Sul numero delle stampiglie e dei timbri, sul loro uso e sulle persone responsabili dell’uso e della loro custodia decide il Direttore del Centro.

Articolo 5

1. Lavori di ricerca sul piano evolutivo e culturale (fatta eccezione per i lavori scientifici)

Prestazioni aventi carattere di ricerca evolutiva: ricerca ed elaborazione scientifico-professionale di storia generale, di storia dell’arte, di diritto, di economia;

Ricerche sociali: demografia storica, storia dei rapporti infranazionali, etnografia, glottologia et similia, con particolare attenzione alla storia della Comunità Nazionale Italiana, nonché alla raccolta di materiale d’archivio legato a questa attività.

2. Attività editoriale e giornalistico-editoriale

Attività editoriale: pubblicazione di libri, di brossure, di atlanti, di carte geografiche e tematiche e di altro materiale congruente con questo settore.

Attività giornalistico-editoriale: raccolta di dati, redazione e pubblicazione di giornali, riviste, bollettini e altre pubblicazioni che vengono edite per la divulgazione dei risultati scientifici scaturiti dalle ricerche compiute e per informare l’opinione pubblica.

3. Attività bibliotecaria e documentaria

4. Prestazioni per terzi
Prestazioni di servizi di fotocopiatura e altri servizi di cancelleria.

Oltre alle attività citate il Centro può, senza la registrazione nel Registro delle istituzioni, effettuare anche altri servizi di volume minore, se essi sono in rapporto e di complemento con l’espletazione delle attività registrate o se per consuetudine si effettuano collateralmente o servono a integrare lo sfruttamento delle capacità del Centro.

Di regola l’attività editoriale del Centro viene espletata in lingua italiana.

III. Status giuridico, proprietà e finanziamento del Centro
Articolo 6

Il Centro è persona giuridica, ente iscritto nel Registro delle istituzioni presso la cancelleria del Tribunale economico di Fiume.

Fondatore ed esecutore dei diritti di fondazione è l’Unione Italiana di Fiume.

Il fondatore è obbligato a fornire i mezzi per il finanziamento delle attività del Centro, in osservanza del piano finanziario e del programma, in armonia con i diritti e con i livelli di tutela già conseguiti dalla Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 7

Il Centro esercita la propria autonomia nella circolazione giuridica e fa fronte ai suoi obblighi con i suoi beni.

Per gli obblighi contratti dal Centro risponde, a termini di legge, il fondatore sulla base del principio della solidarietà illimitata.

Articolo 8

Il Centro non può senza avere l’assenso del fondatore appropriarsi, addebitare o alienare immobili di proprietà del Centro, indipendentemente dal suo valore, né altri beni il cui valore superi i 5.000 DEM, espressi nel loro controvalore in kune.

Articolo 9

La proprietà, di cui oggi dispone il Centro, è stata acquisita da parte del fondatore nella sua veste di persona giuridico-civile nel periodo che va dalla sua fondazione, avvenuta nel 1969, al 1990, dal quale anno non ci sono stati successivi investimenti straordinari. Nel detto periodo il fondatore si è premurato di acquisire tutti i mezzi fondamentali nonché i mezzi di gestione del Centro, e, in determinati anni, lo ha dotato fino ad un importo pari al 90% delle sue necessità, in modo tale che la proprietà di cui il Centro oggi dispone è proprietà privata del fondatore.

Articolo 10

Dal proprio bilancio il fondatore assicura i mezzi finanziari per:

- le spese materiali effettive, il cui ammontare viene fissato concordemente dal fondatore e dal Centro;

- le paghe degli operatori del Centro, secondo una base che viene fissata dal Consiglio d’amministrazione del Centro;

- l’espletazione delle attività del Centro, secondo il piano delle necessità, precedentemente stabilito.

Per le esigenze di cui al comma precedente il Centro può attingere mezzi anche da altre fonti, nel caso in cui sussistano tali possibilità.

Il Centro, previo assenso del Consiglio d’amministrazione, fissa gli importi relativi alle prestazioni per terzi, di cui all’articolo 5.

Articolo 11

Nel quadro dei reciproci rapporti, le parti si impegnano:

a) il fondatore:

- ad assicurare i mezzi finanziari per il lavoro del Centro, in osservanza dell’articolo 6 di questo Statuto,

- a informare in tempi utili il Centro di ogni mutamento concernente le modalità dei finanziamenti e l’ammontare dei mezzi vincolati;

b) il Centro:

- alla realizzazione delle attività per le quali è stato fondato in osservanza della legge,

- a far fronte ai propri impegni giuridici e statutari in tempi debiti,

- a inoltrare regolarmente il piano e il programma di lavoro al fondatore,

- a informare almeno due volte all’anno il fondatore sul proprio operato e sui risultati gestionali.

Articolo 12

Nel caso in cui si registri un deficit nella gestione causato dalla non ottemperanza da parte del fondatore dei propri obblighi, di cui all’articolo precedente, il fondatore provvederà a sanare il deficit e contemporaneamente ad assodare le ragioni che lo hanno originato, e a intraprendere le misure corrispondenti atte a rimuovere tali cause.

Il fondatore interverrà con misure corrispondenti ogniqualvolta valuterà che il Centro, nell’attuazione della sua politica gestionale, agisce in contrasto con le sue finalità istituzionali.

Articolo 13

Nel caso in cui il Centro, nell’espletazione delle sue attività, realizzi dei profitti, questi verranno impiegati nella realizzazione e nello sviluppo di dette attività del Centro medesimo.

IV. Rappresentanza civile e giuridica del Centro
Articolo 14

Il Direttore, nell’ambito delle attività registrate, rappresenta in sede civile e giuridica illimitatamente il Centro.

In caso di assenza del Direttore lo sostituisce la persona da lui autorizzata, previa indicazione della limitazione di delega.

Nel caso in cui l’impedimento del Direttore dovesse superare i 30 giorni, il suo sostituto viene nominato dal Consiglio d’amministrazione. Per il periodo in cui perdura tale stato di cose il sostituto gode dei medesimi diritti e dei medesimi doveri del Direttore.

Se necessario il Direttore può rilasciare deleghe speciali di rappresentanza a persone che non fanno parte del Centro, con nota esplicativa della limitazione di tale delega.

Il Direttore del Centro stabilisce quali sono le persone che sono autorizzate a firmare gli atti finanziari e altri documenti.

V. Struttura organizzativa interna e organi del Centro
1. Consiglio d’amministrazione
Articolo 15

Il Consiglio d’amministrazione dirige il Centro.

Il Consiglio d’amministrazione conta tre membri, di cui due vengono nominati dal fondatore e uno dai lavoratori del Centro, mediante voto espresso nella riunione assembleare dei lavoratori.

Il modo di operare del Consiglio d’amministrazione viene fissato da un apposito Regolamento di procedura, emanato dallo stesso Consiglio.

Articolo 16

Non può essere nominata membro del Consiglio d’amministrazione la persona che è già membro di due consigli amministrativi o di due comitati direttivi di enti o aziende.

I membri del Consiglio d’amministrazione hanno diritto a un’indennità per la loro attività nel Consiglio, il cui ammontare viene stabilito per decisione del Consiglio d’amministrazione su proposta del Direttore.

Articolo 17

Il Presidente del Consiglio d’amministrazione viene eletto tra le file dei suoi membri.

Il mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

Articolo 18

Il mandato dei membri del Consiglio d’amministrazione può cessare anche prima dello scadere del termine regolare, in questi casi:

- presentazione di dimissioni a membro,

- in caso di revoca,

- nel caso in cui viene eletto in più di due consigli d’amministrazione o comitati di istituzioni o aziende,

- se viene a cessare il rapporto di lavoro nel Centro (per il membro che viene eletto tra i suoi operatori).

Articolo 19

Il membro del Consiglio del Centro può essere revocato da parte del fondatore in questi casi:

- se non si attiene alle indicazioni del fondatore o se agisce contro ai suoi interessi,

- se concorre all’emanazione di decisioni illegali o perniciose,

- se non presenzia a più riprese alle sedute del Consiglio d’amministrazione,

- se il membro-rappresentante del Centro viene punito per via disciplinare per infrazioni gravi verso gli obblighi lavorativi.

Sulla revoca dei membri del Consiglio d’amministrazione decide per ogni singolo caso il corpo che lo ha nominato a farne parte.

La proposta di revoca può essere richiesta dagli stessi membri del Consiglio d’amministrazione, dal Direttore del Centro, dai 2/3 dei lavoratori del Centro e dagli organi direttivi del fondatore.

Articolo 20

Il Consiglio d’amministrazione esplica le seguenti mansioni:

decide:

- meritatamente al programma di lavoro e al piano finanziario,

sul consuntivo finanziario,

- sulla ripartizione degli utili a favore dell’espletazione e dello sviluppo dell’attività, - sulla definizione dei fondamenti della politica gestionale e dell’organizzazione del Centro,

- sull’istituzione di commissioni e di altri corpi ausiliari,

- sulla nomina e sull’esonero del Direttore del Centro,

- su questioni stabilite dagli atti generali del Centro;

decide con il consenso del fondatore:

- sull’acquisto o la vendita di beni duraturi il cui valore singolo superi l’importo di 5.000 DEM, espressi in kune,

- sull’acquisto, sulla vendita e su una qualsivoglia diversa disponibilità dei beni immobili,

- sugli investimenti il cui valore superi i 5.000 DEM espressi in kune;

propone:

- al Direttore la soluzione di determinate questioni, importanti per l’organizzazione e il lavoro del Centro,

- al fondatore di intraprendere determinate misure nei confronti del Centro,

- al fondatore investimenti nel Centro;

emana:

- il Regolamento sul lavoro,

- il Regolamento sulle paghe, le indennità e su altri emolumenti dei lavoratori del Centro,

- il Regolamento di procedura sul proprio lavoro,

- il Regolamento sulla struttura organizzativa interna del Centro;

emana con l’assenso del fondatore:

- lo Statuto del Centro.

Articolo 21

Il Consiglio d’amministrazione opera in seduta.

Il Consiglio d’amministrazione delibera validamente se alla seduta è presente la metà più uno dei suoi membri. Le decisioni vengono emanate con la maggioranza di tutti i voti.

2. Il Direttore
Articolo 22

Il Direttore organizza e presiede al lavoro e alla gestione del Centro, rappresenta in sede civile e giuridica il Centro, intraprende tutti i passi giuridici necessari a nome e per conto del Centro.

Il Direttore risponde della legalità gestionale del Centro.

Il Direttore presiede anche all’attività professionale dell’istituzione e ne risponde.

Articolo 23

Il Consiglio d’amministrazione nomina ed esonera il Direttore.

Il mandato del Direttore è di quattro anni e può essere rinnovato senza limiti.

Articolo 24

Il Direttore viene eletto mediante bando di concorso pubblico edito su “La Voce del Popolo”.

Oltre a quelle generali, prescritte dalla legge, il Direttore deve soddisfare anche a queste condizioni particolari:

- diploma universitario in una di queste lauree: storia, sociologia, giurisprudenza, lingua e letteratura italiana, etnografia, con sostenuto esame di stato;

- 5 anni di esperienza lavorativa in istituzioni scientifiche, istruttive, culturali o similari;

- aver pubblicato opere nel campo della storia, della filologia romanza o dell’etnografia;

- appartenenza alla Comunità Nazionale Italiana e essere di lingua materna italiana.

Articolo 25

Il Consiglio d’amministrazione nomina ed esonera il Direttore, seguendo il procedimento previsto dalla Legge sulle istituzioni.

Il Consiglio d’amministrazione, al più tardi entro tre mesi prima dello spirare del mandato del Direttore, emana la decisione sull’indizione del Bando di concorso.

Articolo 26

Il Direttore esplica queste mansioni:

propone:

- al Consiglio d’amministrazione l’emanazione di decisioni, di piani e di atti generali nell’ambito delle sue competenze,

- al Consiglio l’ammontare delle indennità a favore dei membri del Consiglio d’amministrazione per il loro lavoro;

delibera:

- sui diritti singoli dei lavoratori del Centro,

- sull’assunzione di lavoratori in rapporto di lavoro,

- sull’assegnazione dei singoli posti di lavoro, sulla ridefinizione dell’orario di lavoro, sull’orario di lavoro, sulle ferie annuali dei lavoratori, in osservanza del Regolamento sul lavoro,

- sulla responsabilità disciplinare dei lavoratori,

- sulla disponibilità dei beni del Centro, fatta salva quella parte di competenza del Consiglio d’amministrazione o dello stesso fondatore,

- sulle misure atte a migliorare il lavoro professionale del Centro,

- sull’ammontare dell’indennità a favore dei membri del Consiglio d’amministrazione per il loro lavoro,

- sulla necessità di perfezionamento professionale dei lavoratori del Centro;

emana:

- tutti gli atti generali del Centro, fatti salvi quelli che sono di diretta competenza del Consiglio d’amministrazione;

presenta:

- relazioni sul lavoro del Centro al Consiglio d’amministrazione e al fondatore,

- relazioni finanziarie al Consiglio d’amministrazione e al fondatore;

assicura:

- l’attuazione delle decisioni del Consiglio d’amministrazione.

Articolo 27

Il Direttore è tenuto ad attirare l’attenzione del Consiglio d’amministrazione sulla legalità del lavoro, ponendo l’accento sul fatto che l’atto, che esso intende emanare, è in contrasto con la legge o con le disposizioni degli atti generali e con lo Statuto del Centro, con il programma del Centro o che non è ad essi conforme.

VI. Atti generali del Centro
Articolo 28

Gli atti generali del Centro sono:

- lo Statuto, i regolamenti, i regolamenti di procedura e le decisioni inerenti alle attività del Centro.

L’interpretazione di singole disposizioni degli atti generali viene data dall’organo che li ha emanati.

Le modifiche e le aggiunte agli atti generali vengono fatte dall’organo che li ha emanati, secondo il procedimento prescritto per la loro emanazione.

Articolo 29

Gli atti generali del Centro vengono affissi sull’Albo del Centro entro 8 giorni dal giorno della loro emanazione ed entrano in vigore 8 giorni dopo la loro affissione.

Soltanto in casi eccezionali gli atti generali entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione dietro espressa delibera di chi detti atti ha emanato.

VII. Norme transitorie e conclusive
Articolo 30

Fino all’emanazione o all’armonizzazione degli atti generali, di cui agli articoli 17 e 23 di questo Statuto, rimangono in vigore quelli preesistenti sempreché non siano in contrasto con la legge e con questo Statuto, nel quale caso si applica direttamente la legge, rispettivamente questo Statuto.

Articolo 31

Con l’entrata in vigore di questo Statuto, cessa di avere validità lo Statuto del Centro del 3 ottobre 1977.

Articolo 32

L’Unione Italiana di Fiume, nella sua veste di fondatore ha dato il suo assenso al presente Statuto con la sua decisione numero .......... del 30 novembre 1994.

Articolo 33

Questo Statuto entra in vigore 8 giorni dopo la sua affissione sull’Albo del Centro.

Il Presidente del Consiglio d’amministrazione

Luciano Giuricin


Questo Statuto è stato affisso sull’Albo del Centro il giorno 1 aprile 1995 e si applica dall’8 aprile 1995.


Il Direttore

prof. Giovanni Radossi